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Per quanto riguarda l’assicurazione per il cavaliere, dobbiamo distinguere, come visto precedentemente, i due rischi fondamentali: la Responsabilità Civile e gli Infortuni.

Come abbiamo visto, è il proprietario del cavallo o chi se ne serve, (art.2052 c.c.) che risponde dei danni dallo stesso causati nel suo impiego o nel caso esso sia sfuggito alla vigilanza del proprietario. Proprio per il fatto che sussiste in questi casi una presunzione di colpa del proprietario, per liberarsi dalla quale non è sufficiente dimostrare di aver utilizzato la comune diligenza nella custodia del cavallo, ma occorre fornire la difficile prova del caso fortuito, è necessario tutelarsi con un’assicurazione.

La legge parla di proprietario o utilizzatore del cavallo, ma la realtà è costituita da diverse figure interessate da questo tipo di responsabilità per motivi di lavoro, di sport o diletto: l’imprenditore agricolo, il gestore del maneggio, l’allevatore, lo sportivo, l’amatore. Soggetti questi tenuti tutti a rispondere dei danni cagionati dal proprio cavallo a terzi o a propri dipendenti.

– L’imprenditore agricolo

L’utilizzo del cavallo in agricoltura ormai è praticamente scomparso ma vi sono molte strutture di allevamento e gestione di pensione cavalli, soprattutto nelle campagne, che hanno anche attività agricola collegata e che quindi sono considerate imprese agricole a tutti gli effetti, con personale dipendente. In questo caso è fondamentale attenersi a tutte le norme di comportamento e di sicurezza, anche di sicurezza sul lavoro, per prevenire il verificarsi di eventi dannosi. Questo argomento valido in generale, acquista ancora più valore quando vi sono cavalli, che sono già per loro natura imprevedibili; nel caso poi che possano venire a contatto con persone o che non sono abituate a vivere vicino ai cavalli o che sono magari assorbite dalle loro mansioni e che si possono trovare in condizioni da trascurare le norme di sicurezza, il rischio evidentemente aumenta.

E’ importante quindi che l’imprenditore agricolo si tuteli con una polizza di assicurazione, da un lato, per la responsabilità civile verso i propri dipendenti e verso i terzi, per tutelarsi dalla possibilità di essere esposti con il proprio patrimonio al rischio di far fronte a risarcimenti per danni, anche importanti. Dall’altro lato, è importante che l’imprenditore agricolo si tuteli anche per gli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti, con una polizza adatta, proprio perché il lavoro al fianco dei cavalli può causare distrazioni fatali.

Ciò ovviamente in aggiunta l’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL, in forza della quale i datori di lavoro debbono versare annualmente un premio assicurativo, che viene calcolato moltiplicando il tasso corrispondente all’effettivo rischio cui sono sottoposti i soggetti assicurati (diverso secondo l’attività lavorativa svolta ed al settore di appartenenza) ed un millesimo delle loro retribuzioni complessive. Oltre all’infortunio sul lavoro è assicurata anche la malattia professionale. Con il versamento del premio assicurativo, l’INAIL si assume l’onere economico derivante dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali che possano colpire i dipendenti e tutte le altre figure equiparate, soggette all’obbligo assicurativo, sia per quanto riguarda l’inabilità temporanea assoluta (cioè il periodo di astensione dal lavoro), sia l’eventuale invalidità permanente residuata. Anche se il datore di lavoro (tenuto per legge) non procede al versamento dei premi di assicurazione, però, il dipendente ha accesso alla tutela (principio della automaticità delle prestazioni). Il pagamento del premio esonera in genere dalla responsabilità civile il datore di lavoro, tenuto a risponderne solo in caso di colpa riconosciuta con sentenza definitiva del giudice. L’obbligatorietà di partecipazione all’INAIL ha lo scopo di tutelare il lavoratore che, avendo una controparte diversa dal proprio datore di lavoro, non corre in questo modo rischi economici (dovuti ad esempio al fallimento del datore per cui lavora) e rischi derivanti dalla particolare situazione in cui si trova (il datore di lavoro si troverebbe in una posizione privilegiata).

A proposito di polizza di assicurazioni,  Le Generali ha dedicato agli imprenditori agricoli la polizza Valore Agricoltura, molto interessante, in quanto, oltre a comprendere la parte incendio e furto, ha anche una parte relativa alla responsabilità civile e al bestiame.

Infatti la polizza offre copertura per proteggere l’agricoltore dalle richieste di risarcimento per danni a cose di terzi o per lesioni personali a terzi involontariamente causate nell’attività aziendale (con estensione anche per infortuni dei prestatori di lavoro). Sono possibili estensioni di garanzia anche all’attività agrituristica e alla responsabilità civile della famiglia.

Vi è poi la parte relativa agli animali,  in cui la copertura è attiva per la morte per infortunio o per malattia degli stessi, anche qualora l’animale debba essere abbattuto per ordine dell’Autorità Sanitaria competente.

Non è purtroppo presente la parte relativa agli infortuni sul lavoro per i dipendenti, per i quali si consiglia di stipulare una polizza specifica.

– L’allevatore e il commerciante di cavalli

La responsabilità civile cui può essere esposto un allevatore o commerciante di cavalli coincide con quella dell’imprenditore agricolo, con maggiore intensità del rischio dell’attività di allevamento esclusiva o prevalente. Anche in questo caso le polizze sono quelle per la RC nei confronti di terzi o dipendenti e la polizza infortuni nel caso si abbiano dei dipendenti.

Normalmente il costo della polizza RC è determinato in base al numero di capi allevati o commerciati nell’arco dell’anno.

– Il gestore di centro ippico

La responsabilità civile del gestore di centro ippico, sia una ASD, una società o una persona fisica, presenta caratteristiche comuni alle figure precedenti per quanto riguarda la responsabilità verso i propri dipendenti. Si differenzia invece per quanto riguarda la responsabilità civile verso i terzi, compresi i frequentatori del maneggio.

Il centro ippico che abbia una scuola di equitazione, e che quindi noleggi i cavalli per le lezioni, è soggetto alle responsabilità nei confronti degli allievi. Infatti questi sono spesso alle prime armi e può capitare facilmente la caduta. Questo rischio è presente anche per i cavalieri più esperti, ma a maggior ragione nei confronti dei principianti, il gestore è tenuto ad osservare nei confronti di questi ultimi, tutte le cautele del caso, come affidare gli allievi principianti ad un istruttore esperto, assegnando loro inizialmente i cavalli più docili e successivamente il cavallo adatto all’esperienza dell’allievo, sollecitando l’utilizzo delle protezioni personali, quali il cap e il corpetto rigido protettivo. Come abbiamo visto in precedenza, parlando delle responsabilità, la giurisprudenza, pur con orientamenti a volte differenti,  attribuisce più facilmente le responsabilità, in particolare nei casi di cadute o di danni cagionati da un allievo ad un altro, ai gestori e/o agli istruttori e piuttosto che agli allievi, proprio perché i primi hanno, o dovrebbero avere, le competenze adatte, in ogni caso maggiori rispetto a quelle degli allievi, per far in modo che non si verifichino danni. Fondamentale è dunque che il gestore di maneggio concluda un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

Vi sono poi le responsabilità che possono derivare da difetti di sellaggio (per esempio sella non stretta), di montaggio di finimenti (cinghietti non fissati o fissati nel punto sbagliato), di mascalcia (un ferro allentato o un chiodo sporgente), soprattutto se l’operazione è compiuta dai grooms propri dipendenti. In particolare nel caso dei cavalli dati a noleggio per le lezioni della scuola o per le passeggiate, il rischio maggiore è quello che si verifichino danni alla persona del cavaliere. E come visto, non è sempre facile stabilire se il verificarsi dell’infortunio sia dovuto all’imperizia del cavaliere o a colpa del centro ippico, e le valutazioni sono di volta in volta effettuate sul caso concreto. Soprattutto l’attenzione deve essere incentrata sul fatto che in caso di infortunio grave o mortale sussiste anche la possibilità di trovarsi coinvolti in un procedimento penale con possibili conseguenze anche per l’attività del centro ippico.

E’ dunque consigliabile che il gestore del centro ippico stipuli una polizza di assicurazione infortuni a favore del cavaliere, per mettere un capitale definito, a favore dell’infortunato. Questa polizza, anche se non elimina del tutto la possibilità che l’infortunato agisca giudizialmente contro il centro ippico, è sicuramente un provvedimento gradito dai frequentatori in quanto prevede un indennizzo a favore del cavaliere, sia in caso di infortunio dovuto a colpa dello stesso, sia in caso di colpa del centro ippico. Inoltre, la certezza di poter ottenere un indennizzo preventivamente definito, in caso di infortunio, può indurre l’infortunato a desistere da un’azione giudiziaria con esito incerto, con riferimento al risarcimento stesso o alla sua quantificazione, e con il rischio di aggravio di spese processuali e legali. Sussiste poi la possibilità di inserire in polizza una clausola secondo la quale possa venire imputato il capitale liquidato con la polizza infortuni al risarcimento preteso dal cavaliere infortunato, tramite procedimento giudiziario. In questo caso il centro ippico rimarrà sollevato, almeno in parte, grazie al capitale assicurato, dall’onere del risarcimento del danno, preteso in sede giudiziale.

– Responsabilità del centro ippico che organizza concorsi

Nel caso in cui il centro ippico organizzi concorsi e gare di vario tipo, si possono configurare ipotesi di responsabilità sia per i danni che possono subire cavalieri e cavalli partecipanti (per esempio nel caso di  errato approntamento di ostacoli), sia per danni sofferti da spettatori (per esempio per danni causati dagli impianti o dai partecipanti alle gare).

Per queste ipotesi è importante stipulare un’assicurazione per la Responsabilità Civile, quanto più possibile articolata, le cui condizioni normative e di premio siano determinate differentemente, a seconda del tipo di manifestazioni che si organizzano, della durata delle stesse, del numero dei partecipanti, del numero di cavalli ospitati per il periodo della manifestazione stessa, e delle caratteristiche degli impianti.

E’ quasi inutile dire, che il gestore di centro ippico che organizza regolarmente concorsi, deve mantenere le strutture in perfetto stato di manutenzione, deve fare in modo che gli impianti rispettino sempre tutte le regole tecniche di costruzione e le norme di sicurezza e che non vi sia alcun pericolo nell’utilizzo delle stesse. Nel caso contrario, ogni minimo incidente che possa capitare lo espone ad alto rischio di responsabilità!

Tratto dagli Atti del convegno di Cadoneghe – 13 giugno 2016

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